Art. 33

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[1]Entro mesi tre dalla cessazione delle funzioni di un conservatore delle ipoteche per morte, o per qualsiasi altro titolo, il Pubblico Ministero presso la Corte d'appello fara' pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del Regno, ed in quella della provincia in cui ha sede l'ufficio ipotecario, un avviso col quale venga annunciato il fatto della cessazione delle funzioni del conservatore, per gli effetti contemplati dal precedente art. 29 e seguenti della presente legge.

[2]Eguale avviso fara' pubblicare sei mesi prima che scada il periodo della durata della cauzione.

Testo vigente dal 12 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2079~art33 · fonte su Normattiva