Art. 7

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Se l'ipoteca venisse presa per una rendita non elevata in capitale, la rendita sara' valutata al decuplo se vitalizia, e al ventuplo se indeterminata o perpetua. Ove poi la rendita dovesse durare meno di dieci anni, sara' valutata cumulando tutte le annualita' per cui l'ipoteca fu presa.

Testo vigente dal 12 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2079~art7 · fonte su Normattiva