Art. 9

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[1]Quando per lo stesso credito e all'appoggio dello stesso titolo si dovessero prendere iscrizioni ipotecarie nei registri dello stesso o di diversi uffici, sara' dovuta una sola tassa proporzionale per la prima iscrizione. Per ciascuna delle altre iscrizioni sara' pagata la semplice tassa fissa, purche' sia provato il pagamento della tassa proporzionale per la prima iscrizione.

[2]A questo scopo, ove trattisi di iscrizioni da effettuarsi in diversi uffici ipotecari, la parte iscrivente dovra' presentare all'ufficio delle ipoteche che ha esatta la tassa proporzionale, oltre le due note richieste per la prima iscrizione, altrettante note quanti sono gli uffizi in cui l'iscrizione deve essere ripetuta, e sopra ciascuna di queste l'ufficio delle ipoteche che fece la prima iscrizione trascrivera' la stessa ricevuta data per la tassa proporzionale a norma dell'articolo 15.

Testo vigente dal 12 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2079~art9 · fonte su Normattiva