Art. 1
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[1]Le concessioni governative, gli atti, le dichiarazioni ed i provvedimenti amministratiti designati nell'annessa tabella, sono soggetti alle tasse in essa determinate.
[2]Per l'applicazione e per la liquidazione delle tasse si osserveranno le norme stabilite nella stessa tabella, la quale ne fara' parte integrante della presente legge.
Testo vigente dal 10 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva