Art. 2
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[1]La esazione delle tasse determinate dalla presente legge, ad eccezione di quelle indicate ai numeri 31, 32 e 33 della suddetta tabella, sara' fatta dall'ufficio del registro, nella cui giurisdizione sono rilasciati la concessione governativa, il provvedimento e l'atto amministrativo, o e' ricevuta la dichiarazione, rispettivamente soggetti a tassa.
[2]Per altro per le tasse fisse che son superino le lire cinque potra' farsi uso di marche da bollo che dovranno presentarsi dal contribuente all'uffizio che rilascia la concessione, l'atto ed il provvedimento, o riceve la dichiarazione, e da esso venire annullate nei modi prescritti dalla legge sul bollo vigente nel Regno.
[3]Per la esazione delle tasse sui passaporti e legalizzazione sono mantenute le norme stabilite dalle leggi vigenti.
Testo vigente dal 10 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva