Art. 5

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Le autorita' ed i funzionari che contravvenissero alle disposizioni della presente legge e dell'annessa tabella, oltre all'essere responsabili delle tasse dovute, salvo per queste il loro regresso verso le parti debitrici, incorreranno in una multa eguale al doppio della tassa. La multa non potra' in verun caso esser minore di lire venti.

Testo vigente dal 10 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2086~art5 · fonte su Normattiva