Art. 7
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
E' data facolta' al Governo del Re di accordare la esenzione dalle tasse di vidimazione e di passaporto ai sudditi di quegli Stati esteri coi quali sara' convenuta la reciprocita' di tale esenzione.
Testo vigente dal 10 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva