Art. 1
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La tassa interna di fabbricazione degli spiriti e la sopratassa di confine sugli spiriti importati dall'estero, sono stabilite nella misura di una lira per ogni ettolitro e per grado dell'alcoolometro centesimale alla temperatura di gradi 15 56 del termometro centigrado.
Testo vigente dal 30 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva