Art. 11
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[1]La liquidazione della tassa vien fatta ogni bimestre. La riscossione e' eseguita un mese dopo la liquidazione, nei modi e colle forme stabiliti per la tassa sul macinato.
[2]I fabbricanti devono dare una cauzione corrispondente al presunto ammontare della tassa tra un pagamento e l'altro.
[3]E' fatta facolta' al Ministero delle Finanze di stabilire che i fabbricanti di spirito di prima categoria debbano versare la tassa direttamente nelle Tesorerie dello Stato.
[4]Le cauzioni dei fabbricanti potranno essere date anche mediante prima ipoteca sugli opifici, o sopra altri beni stabili, o mediante malleveria solidale di due persone solventi, accettate dall'Intendenza di finanza.
Testo vigente dal 30 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva