Art. 12
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Sul cereale estero distillato nelle fabbriche di prima categoria viene restituito il dazio d'importazione, quando sieno accertati: La quantita' di cereale effettivamente consumato per la distillazione; Il pagamento del dazio per una quantita' non minore di quella distillata.
Testo vigente dal 30 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva