Art. 14

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Le fabbriche di seconda categoria pagano la tassa in ragione della produttivita' giornaliera dei lambicchi. Questa viene determinata, avuto riguardo alla capacita' mediamente utilizzata di ciascun lambicco, alle materie da adoperarsi, ed al modo con cui ha luogo la distillazione, tenuto conto di tutte le circostanze che possono influire sulla quantita' del prodotto.

Testo vigente dal 30 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1883-10-12;1640~art14 · fonte su Normattiva