Art. 15
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[1]L'ammontare della tassa per ogni giorno di lavoro e' determinato dall'agente della finanza.
[2]Contro questa determinazione il distillatore puo' appellarsi ad una Commissione circondariale composta di tre membri, delegati, uno dall'Amministrazione finanziaria, uno dal Consiglio provinciale ed uno dal Comizio agrario.
[3]Dove non funzionino Comizi agrari, sara' chiamato a supplirvi il Consiglio comunale del capoluogo di circondario.
[4]Le quote cosi determinate restano immutate sino a quando, sia per iniziativa dell'agente di finanza, sia ad istanza del distillatore, non se ne voglia la revisione.
Testo vigente dal 30 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva