Art. 15

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[1]L'ammontare della tassa per ogni giorno di lavoro e' determinato dall'agente della finanza.

[2]Contro questa determinazione il distillatore puo' appellarsi ad una Commissione circondariale composta di tre membri, delegati, uno dall'Amministrazione finanziaria, uno dal Consiglio provinciale ed uno dal Comizio agrario.

[3]Dove non funzionino Comizi agrari, sara' chiamato a supplirvi il Consiglio comunale del capoluogo di circondario.

[4]Le quote cosi determinate restano immutate sino a quando, sia per iniziativa dell'agente di finanza, sia ad istanza del distillatore, non se ne voglia la revisione.

Testo vigente dal 30 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1883-10-12;1640~art15 · fonte su Normattiva