Art. 17

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[1]E' in facolta' dell'Amministrazione di applicare anche alle fabbriche di seconda categoria il misuratore meccanico, in conformita' dei precedenti articoli.

[2]Applicato che sia il misuratore, il Ministro delle Finanze, inteso l'avviso del Consiglio superiore dell'industria e del commercio, puo' aumentare la misura di cui ai suddetti articoli 7 ed 8 a titolo di abbuono per maggiori cali e dispersioni.

[3]((L'applicazione del misuratore potra' essere richiesta dagli stessi fabbricanti:

  • a)Per le distillerie a vapore;
  • b)Per le fabbriche fornite di lambicchi a fuoco diretto, ma della capacita' complessiva non inferiore a ettolitri 50;
  • c)Per quelle che distillano vino con apparecchi a colonna quantunque a fuoco diretto)).

Testo vigente dal 17 aprile 1886 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1883-10-12;1640~art17 · fonte su Normattiva