Art. 17
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[1]E' in facolta' dell'Amministrazione di applicare anche alle fabbriche di seconda categoria il misuratore meccanico, in conformita' dei precedenti articoli.
[2]Applicato che sia il misuratore, il Ministro delle Finanze, inteso l'avviso del Consiglio superiore dell'industria e del commercio, puo' aumentare la misura di cui ai suddetti articoli 7 ed 8 a titolo di abbuono per maggiori cali e dispersioni.
[3]((L'applicazione del misuratore potra' essere richiesta dagli stessi fabbricanti:
- a)Per le distillerie a vapore;
- b)Per le fabbriche fornite di lambicchi a fuoco diretto, ma della capacita' complessiva non inferiore a ettolitri 50;
- c)Per quelle che distillano vino con apparecchi a colonna quantunque a fuoco diretto)).
Testo vigente dal 17 aprile 1886 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva