Art. 19
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[1]La liquidazione e il pagamento della tassa per le fabbriche di seconda categoria sono regolati nei modi e colle forme indicate nell'articolo 11 della presente legge.
[2]Per le piccole distillerie, di cui al precedente art. 18, la liquidazione viene eseguita alla fine della lavorazione, quando essa non ecceda il termine di un mese, in base all'accertamento dell'autorita' comunale.
[3]Gli esercenti di queste distillerie devono prestare all'autorita' finanziaria una cauzione o fideiussione corrispondente alla tassa presunta sulla lavorazione effettuabile nel periodo dichiarato.
Testo vigente dal 30 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva