Art. 20
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A titolo d'indennita' per le cifre e le spese alle quali sono soggetti i comuni nell'adempimento della presente legge, viene loro attribuita la meta' della tassa riscossa nel loro territorio sui lambicchi, di cui all'articolo 18.
Testo vigente dal 30 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva