Art. 21

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Non e' dovuta imposta da coloro che, non esercitando commercio qualsiasi di prodotti alcoolici, estraggono acquavite da materie dei propri fondi per esclusivo uso particolare ed in quantita' non superiore a mezzo ettolitro all'anno.

Testo vigente dal 30 ottobre 1883 al 14 luglio 1888 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1883-10-12;1640~art21 · fonte su Normattiva