Art. 21
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Non e' dovuta imposta da coloro che, non esercitando commercio qualsiasi di prodotti alcoolici, estraggono acquavite da materie dei propri fondi per esclusivo uso particolare ed in quantita' non superiore a mezzo ettolitro all'anno.
Testo vigente dal 30 ottobre 1883 al 14 luglio 1888 · versione 0 su Normattiva