Art. 22
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Nei casi di esportazione e' restituita la tassa pagata all'interno sugli spiriti tanto naturali, quanto sotto forma di liquori, di mosti o di vini conciati, in botti od in bottiglie, nella misura dell' 88 per cento.
Testo vigente dal 30 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva