Art. 22

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Nei casi di esportazione e' restituita la tassa pagata all'interno sugli spiriti tanto naturali, quanto sotto forma di liquori, di mosti o di vini conciati, in botti od in bottiglie, nella misura dell' 88 per cento.

Testo vigente dal 30 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1883-10-12;1640~art22 · fonte su Normattiva