Art. 23

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[1]Per i vini che si esportano, quando gli interessati ne facciano domanda, sara' restituita l'intiera tassa pagata per l'alcool che vi sia stato mescolato, ovvero sara' conceduta l'esenzione dei diritti sull'alcool estero che vi convenga introdurre. E cio' quante volte la miscela dell'alcool venga praticata sotto la sorveglianza dell'Amministrazione, osservate le forme e le cautele che saranno stabilite nel regolamento.

[2]Gli interessati hanno pero' sempre la facolta' di domandare l'applicazione delle norme sancite dall'articolo precedente in ordine alla restituzione della tassa pagata sull'alcool impiegato nella concia dei vini, dei mosti e dei liquori.

Testo vigente dal 30 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1883-10-12;1640~art23 · fonte su Normattiva