Art. 24

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[1]Per lo spirito proveniente dalle fabbriche interne, ed esportato all'estero, sia in natura, sia in aggiunta ai vini, l'abbuono della tassa avra' luogo mediante detrazione dagli accertamenti della fabbrica.

[2]La detrazione dovra' essere fatta in conformita' alle bollette d'uscita, e se si tratta di spirito aggiunto ai vini, in conformita' anche ai verbali, di assistenza alla mescolanza compilati dagli agenti dell'Amministrazione.

Testo vigente dal 30 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1883-10-12;1640~art24 · fonte su Normattiva