Art. 25
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Per le industrie, le quali usano l'alcool come materia prima, sara' conceduta la restituzione della tassa nella misura del 70 per cento della tassa stessa.
[2]Per l'alcool adoperato per la fabbricazione dell'enocianina la tassa sara' restituita per intiero.
Testo vigente dal 30 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva