Art. 25

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[1]Per le industrie, le quali usano l'alcool come materia prima, sara' conceduta la restituzione della tassa nella misura del 70 per cento della tassa stessa.

[2]Per l'alcool adoperato per la fabbricazione dell'enocianina la tassa sara' restituita per intiero.

Testo vigente dal 30 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1883-10-12;1640~art25 · fonte su Normattiva