Art. 26
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[1]Con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio d'industria e commercio, sara' determinato a quali industrie si debba concedere la restituzione del 70 per cento della tassa di fabbricazione sull'alcool di cui fanno uso.
[2]Nella stessa guisa sara' stabilito in quali modi, ed in quali luoghi, debba praticarsi l'adulterazione dell'alcool preparato per uso industriale.
Testo vigente dal 30 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva