Art. 27
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I decreti Reali, coi quali sara' provveduto all'applicazione della presente legge, in quanto a determinare le diverse industrie, le quali potranno godere il beneficio accordato dall'art. 25 saranno presentati al Parlamento, per essere convertiti in legge.
Testo vigente dal 30 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva