Art. 5
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Per la determinazione della tassa interna sulla fabbricazione degli spiriti, le fabbriche sono divise in due categorie. La prima categoria comprende le fabbriche in cui si adoperano l'amido e le sostanze amidacee (come i cereali, il riso, la farina, le patate), i residui della fabbricazione o della raffineria dello zucchero (melazzi, ecc.), le barbabietole ed i tartufi di canna (topinambours). La seconda categoria comprende le distillerie dell'alcool dalle frutta, dal vino, dalle vinaccie, dal miele, dalle radici diverse e dalle altre materie non comprese nella prima categoria.
Testo vigente dal 30 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva