Art. 9
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E' in facolta' dell'Amministrazione di eseguire a proprie spese quanto e' necessario per applicare nelle fabbriche l'istromento misuratore, e di occupare senza indennita' lo spazio occorrente per l'adattamento e la vigilanza.
Testo vigente dal 30 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva