Art. 1PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440

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[1]I beni immobili dello Stato, tanto pubblici, quanto posseduti a titolo di privata proprieta', fruttiferi o infruttiferi, si amministrano per cura del Ministero del Tesoro.

[2]I beni immobili assegnati ad un servizio governativo si amministrano per cura del Ministero da cui il servizio dipende. Tosto che cessino da tale uso passano nell'Amministrazione del Tesoro.

[3]Ciascun Ministero provvede alla amministrazione dei beni mobili assegnati ad uso proprio o di servizi da esso dipendenti. 12

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 163

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Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 163 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1332 e 19 dicembre 1920, n. 1778 sono estesi: 1. gli art. 1 e 16 del T. U. di legge per l'amministrazione del patrimonio e contabilita' generale dello Stato approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016".

Testo vigente dal 1 marzo 1923 al 23 novembre 1923 · versione 12 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-17;2016~art1 · fonte su Normattiva