Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440
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[1]I beni immobili dello Stato, tanto pubblici, quanto posseduti a titolo di privata proprieta', fruttiferi o infruttiferi, si amministrano per cura del Ministero del Tesoro.
[2]I beni immobili assegnati ad un servizio governativo si amministrano per cura del Ministero da cui il servizio dipende. Tosto che cessino da tale uso passano nell'Amministrazione del Tesoro.
[3]Ciascun Ministero provvede alla amministrazione dei beni mobili assegnati ad uso proprio o di servizi da esso dipendenti.
Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 1 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva