Art. 11 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440
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I contratti saranno stipulati dinanzi ai pubblici ufficiali a cio' delegati, e colle norme che verranno stabilite nel regolamento. Gli atti stipulati dinanzi ai suddetti ufficiali avranno forza di titolo autentico.
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