Art. 11
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1884 al 23 novembre 1923. Leggi il testo vigente →
I contratti saranno stipulati dinanzi ai pubblici ufficiali a cio' delegati, e colle norme che verranno stabilite nel regolamento. Gli atti stipulati dinanzi ai suddetti ufficiali avranno forza di titolo autentico.
Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 23 novembre 1923 · versione 0 su Normattiva