Art. 11

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1884 al 23 novembre 1923. Leggi il testo vigente →

I contratti saranno stipulati dinanzi ai pubblici ufficiali a cio' delegati, e colle norme che verranno stabilite nel regolamento. Gli atti stipulati dinanzi ai suddetti ufficiali avranno forza di titolo autentico.

Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 23 novembre 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-17;2016~art11 · fonte su Normattiva