Art. 12
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[1]I contratti diventano eseguibili quando sono approvati per decreto del Ministro cui spetta, o di pubblici ufficiali da lui delegati, ed il decreto sia stato registrato alla Corte dei conti.
[2]Quando si tratti di oggetti che, o per la loro natura, o per il luogo in cui si fa la vendita, debbano essere immediatamente consegnati all'acquirente, il contratto sara' approvato e reso eseguibile da chi presiede all'asta. Pero' questa facolta' non puo' essere data che dopo di aver sentito il Consiglio di Stato, e con decreto Ministeriale registrato alla Corte dei conti. Copia del contratto sara' unita ai documenti giustificativi della entrata o della spesa che ne derivi.
Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 23 novembre 1923 · versione 0 su Normattiva