Art. 13
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[1]Le alienazioni dei beni immobili dello Stato devono essere autorizzate per legge speciale.
[2]Possono essere autorizzate, previo parere del Consiglio di Stato, e per Regio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, le alienazioni e permute dei beni acquistati all'asta pubblica nell'interesse dello Stato nelle procedure di espropriazione per la esazione di crediti e delle imposte, e non destinati a far parte del Demanio pubblico, le concessioni per derivazioni di acque, fermo il disposto delle leggi vigenti, e la alienazione delle strade nazionali abbandonate, o di quelle parti di esse che non sono necessarie.
[3]L'alienazione delle navi dello Stato dovra' essere autorizzata nella legge del bilancio, o per legge speciale.
Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 23 novembre 1923 · versione 0 su Normattiva