Art. 14PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440

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Se nella esecuzione d'un contratto, al quale non abbia preceduto il parere del Consiglio di Stato, sorge la necessita' di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere l'ammontare oltre i limiti indicati nell'articolo 9, prima che si provveda al pagamento finale, dovranno i conti relativi comunicarsi al Consiglio di Stato per il suo parere.

Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 8 giugno 1907 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-17;2016~art14 · fonte su Normattiva