Art. 14
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Se nella esecuzione d'un contratto, al quale non abbia preceduto il parere del Consiglio di Stato, sorge la necessita' di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere l'ammontare oltre i limiti indicati nell'articolo 9, prima che si provveda al pagamento finale, dovranno i conti relativi comunicarsi al Consiglio di Stato per il suo parere. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 5 maggio 1907, n. 257
3La L. 5 maggio 1907, n. 257 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 9, 14, 15 del testo unico 17 febbraio 1884, n. 2016, sull'amministrazione e sulla contabilita' dello Stato, e quelle degli articoli 43, 45, 47 e 71 del relativo regolamento non si applicano ai contratti per lavori approvati dal ministro o dal presidente della Magistratura alle acque, quando il loro ammontare non ecceda le L. 200,000".
Testo vigente dal 8 giugno 1907 al 18 agosto 1911 · versione 3 su Normattiva