Art. 16 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440
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[1]I servizi che per loro natura debbono farsi ad economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato.
[2]Nei casi straordinari non preveduti dai regolamenti, se la spesa da farsi ad economia superi le lire 4000, necessario il parere del Consiglio di Stato. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 luglio 1911, n. 774
4La L. 13 luglio 1911, n. 774, nel modificare l'art. 18 della L. 5 maggio 1907, n. 257, ha conseguentemente disposto (con l'art. 46, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 9, 14, 15, e 16 (2° e 3° comma) del testo unico 17 febbraio 1884, n. 2016 sull'amministrazione e sulla contabilita' dello Stato [...] non si applicano, allorche' si sia pronunciato favorevolmente, a maggioranza assoluta, il Comitato tecnico del Magistrato e quando i progetti di contratto da approvare, i contratti in corso da rescindere o quelli per la cui esecuzione non si applicherebbero le penali, non siano di importo superiore a lire 200,000 o quando le variazioni od aggiunte da apportare a contratti in corso non ne facciano crescere l'importo oltre detta somma".
Testo vigente dal 18 agosto 1911 al 1 marzo 1923 · versione 4 su Normattiva