Art. 2
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[1]A cura del Ministro del Tesoro sara' formato l'inventario di tutti i beni immobili di pertinenza dello Stato, distinguendo quelli destinati in servizio governativo dagli altri, ed indicando gli elementi atti a farne conoscere la consistenza ed il valore.
[2]Ciascun Ministro fara' compilare l'inventario dei mobili, materiali e mobilio di spettanza dello Stato.
[3]Il regolamento determinera' le norme per la formazione specifica e la conservazione dei detti inventari.
Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 23 novembre 1923 · versione 0 su Normattiva