Art. 20 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1884 al 23 novembre 1923. Leggi il testo vigente →
[1]Gli uffizi di ragioneria presso le Amministrazioni centrali terranno le loro scritture coordinate con la scrittura della Ragioneria generale e in corrispondenza con essa, ed a questo effetto saranno sottoposti alla vigilanza del ragioniere generale.
[2]Il regolamento indichera' i conti o prospetti sommari e gli altri elementi che, a determinati periodi, le ragionerie speciali debbono trasmettere alla Ragioneria generale; e stabilira' il modo pel quale resti assicurato presso la medesima il riscontro contabile di tutta la gestione finanziaria dello Stato.
Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 23 novembre 1923 · versione 0 su Normattiva