Art. 20PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440

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[1]Gli uffizi di ragioneria presso le Amministrazioni centrali terranno le loro scritture coordinate con la scrittura della Ragioneria generale e in corrispondenza con essa, ed a questo effetto saranno sottoposti alla vigilanza del ragioniere generale.

[2]Il regolamento indichera' i conti o prospetti sommari e gli altri elementi che, a determinati periodi, le ragionerie speciali debbono trasmettere alla Ragioneria generale; e stabilira' il modo pel quale resti assicurato presso la medesima il riscontro contabile di tutta la gestione finanziaria dello Stato.

Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 23 novembre 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-17;2016~art20 · fonte su Normattiva