Art. 22
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[1]Il direttore generale del Tesoro invigila alla riscossione delle imposte dirette, in conformita' del bilancio e delle leggi vigenti, e alla riscossione di ogni somma dovuta direttamente al Tesoro, e sopraintende al versamento di tutte le entrate nelle casse di esso Tesoro; provvede al movimento dei fondi; ammette a pagamento i mandati spediti dai Ministeri; provvede al pagamento delle spese fisse, e tiene esatta registrazione delle operazioni finanziarie di Tesoreria, che gli sono ordinate dal Ministro del Tesoro.
[2]Il regolamento indichera' i registri ausiliari, oltre al giornale e libro mastro a scrittura doppia, che dovranno essere tenuti presso la Direzione generale del Tesoro.
Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 1 luglio 1916 · versione 0 su Normattiva