Art. 3
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1884 al 23 novembre 1923. Leggi il testo vigente →
Tutti i contratti, dai quali derivi entrata o spesa dello Stato, devono essere preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi indicati da leggi speciali e quelli enumerati nei due articoli seguenti.
Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 23 novembre 1923 · versione 0 su Normattiva