Art. 31
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[1]Dopo approvata la legge per l'assestamento del bilancio, il Ministro del Tesoro compilera', per distribuirsi ai membri del Parlamento, una tabella esplicativa, nella quale per ogni capitolo del bilancio saranno indicate:
[2]1. Le somme approvate col bilancio di previsione, di che all'art. 28;
[3]2. Le variazioni approvate colla legge di assestamento del bilancio;
[4]3. Le somme che dopo queste variazioni costituiscono la definitiva previsione di competenza;
[5]4. I residui attivi e passivi lasciati dal precedente esercizio, risultanti dal rendimento di conti;
[6]5. La previsione di cassa.
Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 26 ottobre 1913 · versione 0 su Normattiva