Art. 32PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440

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[1]Il conto dei residui del bilancio sara' tenuto sempre distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sul fondo della competenza, o viceversa.

[2]I residui passivi non pagati in un quinquennio s'intendono perenti agli effetti amministrativi.

[3]Possono pero' riproporsi in un capitolo speciale del bilancio successivo.

Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 23 novembre 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-17;2016~art32 · fonte su Normattiva