Art. 32 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440
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[1]Il conto dei residui del bilancio sara' tenuto sempre distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sul fondo della competenza, o viceversa.
[2]I residui passivi non pagati in un quinquennio s'intendono perenti agli effetti amministrativi.
[3]Possono pero' riproporsi in un capitolo speciale del bilancio successivo.
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