Art. 34PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440

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[1]Le entrate e le spese si distinguono in ordinarie e straordinarie, e le spese ordinarie in fisse e variabili.

[2]Le entrate e le spese, cosi' ordinarie come straordinarie, sono ripartite in capitoli.

[3]Le spese straordinarie derivanti da causa nuova, le quali eccedano la somma di lire 30,000, debbono essere approvate con legge speciale, perche' possano essere tutte o in parte comprese nei bilanci.

Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 23 novembre 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-17;2016~art34 · fonte su Normattiva