Art. 34 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440
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[1]Le entrate e le spese si distinguono in ordinarie e straordinarie, e le spese ordinarie in fisse e variabili.
[2]Le entrate e le spese, cosi' ordinarie come straordinarie, sono ripartite in capitoli.
[3]Le spese straordinarie derivanti da causa nuova, le quali eccedano la somma di lire 30,000, debbono essere approvate con legge speciale, perche' possano essere tutte o in parte comprese nei bilanci.
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