Art. 35 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440
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E' vietato il trasporto da un capitolo all'altro dei fondi a ciascuno assegnati dalle leggi del bilancio di previsione e da quella di assestamento del bilancio medesimo.
Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 26 ottobre 1913 · versione 0 su Normattiva