Art. 36
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[1]((All'inizio dell'anno finanziario ciascun ministro ripartira' in articoli la somma stanziata in ciascun capitolo, provvedendo alla pubblicazione della ripartizione stessa nel Bollettino ufficiale del proprio Ministero)).
[2]Tuttavia sara' sempre in facolta' di ciascun Ministro trasportare da un articolo all'altro i fondi a ciascuno di essi assegnati.
[3]((Tanto la ripartizione in articoli quanto il trasporto di fondi da un articolo all'altre saranno approvati con decreto Ministeriale, munito del visto del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti)).
Testo vigente dal 1 agosto 1916 al 23 novembre 1923 · versione 7 su Normattiva