Art. 40 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440
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I direttori generali del demanio e tasse, delle gabelle, delle poste, dei telegrafi e delle imposte dirette ed indirette, non che i capi degli uffizi provinciali finanziari, sotto la personale loro responsabilita', provvederanno, nei limiti delle rispettive loro attribuzioni, affinche' prontamente ed integralmente sia fatta la riscossione delle entrate.
Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 23 novembre 1923 · versione 0 su Normattiva