Art. 42 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440
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Per tutto cio' che riguarda le riscossioni ed il versamento del danaro, nei modi e termini stabiliti dai regolamenti, gli agenti di riscossione saranno sottoposti alla vigilanza della Direzione generale del Tesoro.
Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 23 novembre 1923 · versione 0 su Normattiva