Art. 43 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440
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Le somme riscosse per qualsivoglia titolo da tutti coloro che ne sono incaricati debbono essere integralmente versate nelle casse del Tesoro, nei termini stabiliti dalle leggi e regolamenti vigenti, e dal regolamento che sara' fatto in esecuzione della presente legge. Il danaro sara' accompagnato da un conto sommario di cassa.
Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 23 novembre 1923 · versione 0 su Normattiva