Art. 44

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[1]Quando col danaro incassato i percettori d'imposte abbiano, a cio' autorizzati, estinto mandati o Buoni sopra mandati a disposizione, o pagate spese fisse od altre spese, secondo le norme stabilite dal regolamento, giustificheranno i relativi pagamenti colla produzione dei detti mandati e Buoni regolarmente quietanzati, e dei documenti di pagamento delle altre spese.

[2]Se non possono o non sanno scrivere, i titolari di mandati od altri recapiti, s'intenderanno questi regolarmente quietanzati, quando portino un segno di croce fatto dai titolari alla presenza del pagatore e di due testimoni da lui conosciuti, che sottoscriveranno.

[3]L'importo dei detti mandati e Buoni quietanzati, e delle spese fisse e delle altre spese pagate, sara', per gli effetti del corrispondente discarico dei percettori, considerato come danaro da essi versato.

[4]Il discarico dei percettori e tesorieri non opera pure discarico per coloro che hanno emesso su di loro mandati o Buoni di pagamento, e che devono giustificare il loro operato nel conto mensile che sono obbligati di rendere.

Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 23 novembre 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-17;2016~art44 · fonte su Normattiva