Art. 45PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440

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[1]I Ministri ordinano le spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio.

[2]Non possono i Ministri valersi di entrate o profitti di qualsiasi provenienza per accrescere gli assegnamenti fatti in bilancio per le spese dei rispettivi servizi.

Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 23 novembre 1923 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-17;2016~art45 · fonte su Normattiva