Art. 45 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440
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[1]I Ministri ordinano le spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio.
[2]Non possono i Ministri valersi di entrate o profitti di qualsiasi provenienza per accrescere gli assegnamenti fatti in bilancio per le spese dei rispettivi servizi.
Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 23 novembre 1923 · versione 0 su Normattiva