Art. 48 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440
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[1]I funzionari si' civili che militari, a cui disposizione siano stati emessi mandati, potranno valersene mediante Buoni a matrice a favore dei creditori, e non mai a favore di se stessi.
[2]Nei Buoni saranno indicati il nome e cognome delle parti prendenti, l'oggetto dei pagamenti, le somme in conto od a saldo, e il numero del mandato a disposizione, al quale si riferiscono.
[3]Saranno altresi' rivestiti delle formalita' prescritte dal regolamento.
Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 1 luglio 1916 · versione 0 su Normattiva