Art. 49 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440
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[1]Ogni mese i funzionari delegati, di cui e' cenno nell'articolo precedente, presenteranno i conti delle somme erogate coi documenti giustificativi, a norma delle prescrizioni del regolamento, per gli effetti della loro revisione, e per essere trasmessi di poi alla Corte dei conti.
[2]I funzionari delegati sono personalmente responsabili della regolarita' delle spese approvate e disposte; gli agenti pagatori, della regolarita' del pagamento.
Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 23 novembre 1923 · versione 0 su Normattiva